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La sofferenza bancaria indica una "crisi" di liquidità per il cliente e la sua segnalazione genera effetti pregiudizievoli per chi la subisce. Per tale ragione la Banca centrale e il CIRC hanno dato istruzioni e direttive affinché tale segnalazione avvenga solo dopo una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, dovendo risultare da una condizione patrimoniale deficitaria caratterizzata da difficoltà economiche gravi e non transitorie. Il volume focalizza l'attenzione sugli effetti negativi generati da segnalazioni illegittime e ponendo in luce le relative violazioni che possono riguardare il rapporto contrattuale banca/cliente. L'opera analizza, quindi, i profili di responsabilità dell'operatore finanziario: aquiliana, per fatto illecito in materia di trattamento di dati personali e contrattuale. Viene esaminato, inoltre, l'aspetto relativo alla tutela del cliente, con particolare riguardo ai profili processuali, al danno e alla prova. Infine, viene scandagliato l'ambito della tutela attraverso il mezzo dell'urgenza e le condizioni che decretano la concessione della relativa misura, soffermandosi anche sulla posizione occupata da Bankitalia.